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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese acquedottistiche private.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento per il trattamento di previdenza, dell'articolo 23 di cui al contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1953 e dell'accordo 18 febbraio 1955, indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese acquedottistiche private.