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Collocamento e assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria.

Art. 1.


Il collocamento dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle regioni del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria e' regolato dalle norme di cui al Titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, integrate dalle disposizioni speciali stabilite con il presente decreto.