Collocamento e assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria.
Art. 1.
Il collocamento dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle regioni del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria e' regolato dalle norme di cui al Titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, integrate dalle disposizioni speciali stabilite con il presente decreto.