Norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori addetti alla raccolta ed alla frangitura delle olive nella provincia di Reggio Calabria.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo di lavoro indicato nel preambolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta ed alla frangitura, delle olive nella provincia di Reggio Calabria.