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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti servizio noleggio auto da rimessa e posteggio.

Articolo unico.



I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 23 luglio 1959, relativi al personale non impiegatizio ed impiegatizio dipendente da aziende esercenti il servizio noleggio auto da rimessa e posteggio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dai contratti che precedono ed agli stessi allegate, sulle retribuzioni minime degli apprendisti e del regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il servizio noleggio auto da rimessa e posteggio.