Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi e degli addetti alla raccolta delle olive della provincia di Lecce.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi indicati nel preambolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti agricoli avventizi e gli addetti alla raccolta delle olive nella provincia di Lecce.