Inclusione dell'abitato di Morrone del Sannio, in provincia di Campobasso, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2140, emesso nell'adunanza del 18 ottobre 1913;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Morrone del Sannio, in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 11 dicembre 1959, n. 21267, vistata dal Ministro proponente.
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2140, emesso nell'adunanza del 18 ottobre 1913;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Morrone del Sannio, in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 11 dicembre 1959, n. 21267, vistata dal Ministro proponente.