Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, armonichette a bocca.
Art. 41
Art. 41.
MULTE E SOSPENSIONI
La Direzione potra' infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza della azienda.
La multa, verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni e' devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazioni contro le Malattie.
MULTE E SOSPENSIONI
La Direzione potra' infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza della azienda.
La multa, verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni e' devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazioni contro le Malattie.