Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese delle conserve animali.
Art. 13
Art. 13.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile, contingenza, ecc.) percepita dall'intermedio.
La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione saranno) utilmente computati ai tini della gratifica natalizia.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile, contingenza, ecc.) percepita dall'intermedio.
La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione saranno) utilmente computati ai tini della gratifica natalizia.