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Norme relative alla disciplina della scala mobile per i salariati agricoli e per i dirigenti e gli impiegati di imprese agricole e forestali.

Art. 6

Art. 6.


VALORE DEL PUNTO


Le variazioni del numero indice del costo della vita, commisurate in punti di 100 come previsto all'art. 5, saranno tradotte in variazioni dello stipendio nel modo seguente:
a) ad ogni punto di variazione percentuale del numero indice del costo della vita corrisponde una variazione dello stipendio, pari all'1% dello stipendio stesso;
b) a tal fine, in ogni provincia e per ogni voce di stipendio, viene determinato il valore da attribuire a ciascun punto di variazione del costo della vita in base agli stipendi da accertarsi secondo quanto disposto all'art. 9;
c) gli stipendi da prendere a base per la determinazione del valore del punto sono quelli mensili contemplati dai contratti integrativi provinciali in vigori al 30 aprile 1954;
d) il valore del punto, determinato in base alle precedenti lettere a), b), c), del presente articolo, rimane invariato per tutta la durata del presente accordo anche nel caso di eventuali futuri aumenti di stipendio non dovuti a variazioni di scala mobile.