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Modificazioni allo statuto del Consorzio universitario di Cagliari.

Art. 1.


Al Consorzio possono partecipare anche altri Comuni, Associazioni, Enti morali, Istituti di credito, nonche' Enti privati e privati cittadini, anche quando ciascun contribuente intenda destinare i fondi a scopi ben precisi e determinati.
Art. 2. - Il Consorzio ha per scopo di integrare l'opera dello Stato nel provvedere ai bisogni dell'Universita' di Cagliari e in particolar modo:
a) di sussidiare gli istituti e i laboratori delle varie Facolta' o Scuole, per acquisto di collezioni, strumenti, apparecchi, libri e ogni altro materiale scientifico e didattico;
b) creare e concorrere a creare cattedre di alta importanza scientifica;
c) promuovere e sussidiare iniziative dirette al migliore svolgimento della vita universitaria, anche nel campo pratico-sociale;
d) svolgere attivita' edilizia relativa a costruzione di nuovi edifici, al completamento ed ampliamento di edifici esistenti ed a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 4. - I fondi del Consorzio sono costituiti:
a) dal contributo annuo di L. 2.000.000 (lire duemilioni) del comune di Cagliari;
b) dal contributo annuo di L. 3.000.000 (lire tremilioni) dalla provincia di Cagliari;
c) dal contributo annuo di L. 300.000 (lire trecentomila) della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;
d) dai contributi annuali permanenti o a tempo limitato a piu' anni o anche per un solo anno di Associazioni, Comuni, Enti, ecc. (come al comma secondo dell'art. 1).
Art. 5. - Il materiale scientifico, i libri ed in genere il materiale mobile, acquistati con i fondi del Consorzio, passa in proprieta' all'Universita' e saranno presi in carico secondo le norme vigenti.
Gli immobili che saranno costruiti dal Consorzio nello svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera d) dell'art. 2 diverranno proprieta' dello Stato e saranno da questo ceduti all'Universita' in uso perpetuo e gratuito.
Art. 8. - Il Consorzio universitario e' amministrato da un Consiglio composto dal rettore dell'Universita' che lo presiede, dei delegati rispettivamente del Comune, della Provincia e della Camera di commercio, industria e agricoltura, di un delegato del Collegio generale dei professori e dal direttore amministrativo.
Possono far parte del Consiglio e per la durata del loro impegno finanziario anche altri delegati di contribuenti quando conferiscono una somma annua non inferiore a L. 1.000.000 (lire unmilione).
Del pari i Comuni che raggruppati raggiungano tale contributo hanno il diritto di nominare un loro rappresentante secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
Art. 10. - Il rettore della Universita' rappresenta il Consorzio in tutti i suoi atti e a lui spetta:
a) la formazione del bilancio preventivo e la compilazione del conto consuntivo;
b) l'erogazione degli assegni e sussidi agli Istituti e il pagamento delle altre spese in conformita' delle deliberazioni del Consiglio.