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Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5, numeri 1) e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335, per il finanziamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 1.


I contributi di cui all'art. 5, comma primo, numeri 1) e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335, dovuti alla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per l'anno 1958, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.