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Inclusione parziale dell'abitato di Ginosa, in provincia di Taranto, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2214, emesso nell'adunanza del 26 novembre 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ginosa, in provincia di Taranto, limitatamente al rione Populicchio, di ettari tre, indicato con tinta rossa fra le vie Puglie e Manzoni nell'annessa planimetria n. 10224, in data 23 agosto 1958, vistata dal Ministro proponente.