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Norme di applicazione del Trattato istituente la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Art. 1.



Le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunita' europea della energia atomica, sono ammesse in esenzione da dazi doganali e da ogni restrizione quantitativa, a condizione che siano accompagnate dal "certificato di libera pratica" rilasciato dalle Autorita' doganali del territorio di esportazione in conformita' alle norme di cui all'allegato 2 al presente decreto.