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Riduzioni daziarie, a partire dal 1° gennaio 1959, per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

Art. 1.



Dal 1° gennaio 1959 fino a contraria disposizione, sono sospesi per i prodotti compresi nelle annesse tabelle A. e B. firmate dal Ministro per le finanze, i relativi dazi temporanei attualmente in vigore e si applicano i dazi indicati nelle stesse tabelle a fianco di ciascun prodotto.
I dazi indicati nelle suddette tabelle rimarranno in vigore anche dopo l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione; approvato con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105.