Modificazioni al regime daziario temporaneo.
Art. 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, si applicano:
a) il dazio del 5% (*) sul valore per le masse positive per accumulatori a base di idrossido di nichelio e di grafite (voce della tariffa doganale ex 389, voce della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 38.19);
b) il dazio del 12% (*) sul valore, senza limiti di contingenti, per i pannelli, lastre, blocchi e simili, di legno e prodotti vegetali diversi, sfibrati, di segatura e di trucioli di legno, agglomerati con o senza resine naturali o artificiali o con o senza altri leganti organici, porosi per isolamento (voce della tariffa ex 546; voce della nuova nomenclatura ex 48.09, ex 48.18-b);
c) il dazio del 12% (*) sul valore per le taglia-ribobinatrici automatiche per carta o cartone, con larghezza di luce superiore a metri 2,60 fino a metri 3,60 e con velocita' di lavoro superiore a metri 500 per minuto primo (voce della tariffa ex 1096, voce della nuova nomenclatura ex 84.33-a).