Soppressione del tronco ferroviario Minturno-Castelforte-Cellole Fasani a scartamento ordinario.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti n. 4071 del 21 febbraio 1958, il servizio ferroviario e' stato definitivamente sospeso sul tronco di linea Minturno-Castelforte-Cellole Fasani;
Ritenuta l'opportunita' di sopprimere il tronco di linea in questione;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Minturno-Castelforte-Cellole Fasani.
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti n. 4071 del 21 febbraio 1958, il servizio ferroviario e' stato definitivamente sospeso sul tronco di linea Minturno-Castelforte-Cellole Fasani;
Ritenuta l'opportunita' di sopprimere il tronco di linea in questione;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Minturno-Castelforte-Cellole Fasani.