Norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, che ha concesso agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia.
Art. 1.
Il prezzo di vendita del sale comune all'industria casearia, tenuto conto dell'esenzione di imposta prevista all'art. 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, e' stabilito in L. 3700 (tremilasettecento) al quintale per prelevamenti diretti presso le saline o gli stabilimenti di produzione del Monopolio per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto.