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Proroga di mesi diciotto al termine entro il quale dovranno aver luogo le espropriazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496, in data 30 dicembre 1955.

Articolo unico.



Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1496, citato nelle premesse, e' prorogato di mesi diciotto.