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Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

Art. 9

Art. 9.


Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria due volte all'anno, Dei mesi di aprile e di dicembre, e in adunanza straordinaria su convocazione - promossa a norma dell'art. 12, lettera h) - del Comitato esecutivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei consiglieri di amministrazione.
Nella adunanza del mese di aprile e' approvato il conto consuntivo dell'anno precedente; in quella del mese di dicembre e' approvato il bilancio preventivo dello anno successivo.
Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere inviati a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, insieme con l'avviso di convocazione, almeno quindici, giorni prima dell'adunanza.