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Inclusione degli abitati di Bertodasco, Grumel e Rosone, del comune di Locana, in provincia di Torino, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 946, emesso nell'adunanza del 15 maggio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quelli di Bertodasco, Grumel e Rosone, del comune di Locana, in provincia di Torino.