Modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale ed ai dazi di prodotti siderurgici, sospensione dell'applicazione del dazio sugli oli di semi e riduzione del dazio sui semi oleosi.
Art. 1.
Dal 1 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956:
a) il dazio doganale sulle ghise allo stato greggio (in lingotti, pani, salmoni o masse), contenenti in peso da 0,3 fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5 fino a 1% inclusi di vanadio (voce ex 875 c) si applica nella misura dell'1% sul valore;
b) il dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio non legato comune e di acciaio non legato altro, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce ex 891-a-1-2), si applica nella misura del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
c) il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame sul nucleo di acciaio prevalente in peso, detta "Copperweld" (voce ex 885-c-3) si applica nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.