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Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, delle quote di surrogazione previste dalla legge medesima.

Articolo unico.



Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, la misura delle quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previste dall'art. 1 della legge medesima per i lavori e per le prestazioni effettuati dalla detta Amministrazione ed ivi indicati, e' stabilita in lire 3220 giornaliere per le quote di surrogazione del personale superiore ed in lire 2030 giornaliere per quelle degli agenti e salariati.
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.