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Inclusione dell'abitato di Casalnuovo Lucano, in provincia di Potenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 363, emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Casalnuovo Lucano, in provincia di Potenza.