Attribuzione di compenso a talune categorie di personale degli istituti di istruzione elementare, secondaria, artistica e superiore.
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 30 giugno 1956 e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo elencato nell'annessa tabella, un compenso mensile lordo per attivita' connesse alle funzioni svolte oltre l'orario d'obbligo alle condizioni e nelle misure stabilite nella tabella stessa, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.