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Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concluso a Roma, mediante scambio di Note, il 20 ottobre 1954 per stabilire le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata ai sensi dell'art. 10 della Convenzione conclusa in Roma il 2 luglio 1953 per regolare fra i due Paesi il traffico di frontiera ed il pascolo.

Articolo unico.



Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 20 ottobre 1954 per stabilire le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione conclusa in Roma il 2 luglio 1953, per regolare fra i due Paesi il traffico di frontiera ed il pascolo.