Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari festive^ed estive.
Preambolo
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1.
Agli insegnanti delle scuole elementari festive ed estive di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dell'assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti del grado 12°, ma comunque non inferiore a lire 1500 mensili.
Art. 2.
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 agosto 1955
GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 89. - CARLOMAGNO