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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1912, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196, e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576; 12 ottobre 1953, n. 1406; 2 marzo 1954, n. 181; 26 aprile 1954, n. 741; 29 ottobre 1954, n. 1320 e 1 marzo 1955, n. 221;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:
"diritto internazionale privato":