Richiamo alle armi, per istruzione, di graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1955.
Articolo unico.
Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546, possono essere richiamati alle armi per istruzione nell'anno 1955 anche graduati e militari di truppa della classe 1932 appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel predetto decreto.