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Norme regolamentari per l'assegnazione e la gestione degli alloggi, costruiti dall'I.N.C.I.S., da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 1.


Gli alloggi di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, sono concessi in locazione al personale civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in attivita' di servizio, ad ufficiali in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a sottufficiali, guardie scelte e guardie effettive in servizio del Corpo medesimo, che siano addetti a uffici o reparti aventi sede nel Comune nel quale sono stati costruiti gli alloggi.