Inclusione dell'abitato di Porto Palo, frazione del comune di Menfi, in provincia di Agrigento, fra quelli da trasferire a cura e spese della Stato.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31684, emesso nell'adunanza del 21 maggio 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Porto Palo, frazione del comune di Menfi, in provincia di Agrigento.
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31684, emesso nell'adunanza del 21 maggio 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Porto Palo, frazione del comune di Menfi, in provincia di Agrigento.