Esecuzione degli Accordi commerciale e di pagamento e dei relativi scambi di Note fra l'Italia e la Bulgaria, conclusi a Roma il 1 settembre 1953.
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi commerciale e di pagamento ed agli scambi di Note, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 1 settembre 1953.