Approvazione delle norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali.
Art. 1.
L'assicurazione dei crediti previsti dall'art. 1 della legge non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso, liquido o per consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi, o per rilascio di cambiali o per emissione di tratte, o per rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o in altro modo valido ai termini del contratto di fornitura.