Istituzioni, statizzazioni e soppressione di istituti di istruzione tecnica commerciale.
Art. 1.
Vengono istituiti:
a) un Istituto tecnico per geometri statale in Brescia;
b) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Calitri;
c) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Frosinone;
d) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Maglie;
e) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Olbia;
f) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Paola;
g) un Istituto tecnico per geometri statale in Senigallia;
h) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Torre del Greco.