Istituzione e soppressione di scuole e corsi di avviamento professionale.
Art. 1.
A decorrere dal 1 ottobre 1949, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.