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Modificazioni al regolamento per, l'amministrazione e la contabilita' del corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

Art. 1.



Per la durata degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54, le attribuzioni e le responsabilita' di consegnatario relative alla gestione dei materiali, previste per il comandante di compagnia dalle disposizioni del libro 2°, titoli VI, VII e IX del regolamento sull'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono assunte, presso le compagnie dei centri addestramento reclute dell'Esercito, dal maresciallo in carriera continuativa che, in base alle tabelle organiche delle compagnie stesse, e' addetto ai materiali.