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Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' della Societa' cooperativa agricola del "Mascherone", con sede in Roma, in comune di Fiano Romano (Roma).

Preambolo
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei con fronti della Societa' cooperativa agricola del "Mascherone", con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma);
Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulle basi degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agri coltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dal l'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dai Ministri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1.


E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societa' cooperativa agricola del "Mascherone", con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 86.26.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.


I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.


E' ordinata, l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.


L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 1952
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 171. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Societa' cooperativa agricola del "Mascherone", in comune di piano Romano (provincia di Roma), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .



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