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Norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638.

Art. 1.


Gli esami di concorso per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, consistono:
per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi, in due prove scritte, l'una di cultura generale, l'altra di cultura tecnico-professionale, e in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'arma per cui il concorso e' bandito, con particolare riguardo alle materie matematiche;
per gli aspiranti alla nomina a tenente o a sottotenente dei servizi, in una prova scritta di cultura tecnico-professionale e in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui il concorso e' bandito.
I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici ventesimi in ciascuna prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.