Concessione al comune di Livorno e per esso all'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane di detta citta'.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella, legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 4 luglio 1952, stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti e quelli del Comune e dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) di Livorno per la concessione al detto Comune e per esso all'A.T.A.M. dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane della citta' di Livorno.
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella, legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 4 luglio 1952, stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti e quelli del Comune e dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) di Livorno per la concessione al detto Comune e per esso all'A.T.A.M. dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane della citta' di Livorno.