Collocamento fuori ruolo di funzionari da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 1.
La facolta' prevista dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 13, puo' essere esercitata sino ad un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.