N NORME. red.it

Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennita' per infortuni sul lavoro in agricoltura.

Art. 1.


L'art. 101 del regolamento per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e' sostituito dal seguente:
"Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze:
1) una medaglia di presenza di L. 1500 per il presidente e di L. 1000 per gli altri membri per ciascuna giornata di adunanza;
2) per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennita' giornaliera di L. 750 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88.
Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore".