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Occupazione d'urgenza da parte dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Torlonia Alessandro fu Carlo o anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Trasacco (L'Aquila).

Art. 1.


E' ordinata, a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la occupazione d'urgenza, da parte dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, dei terreni ricadenti nel comune di Trasacco (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 1822.40.20, compresi nel piano particolareggiato di espropriazione pubblicato dallo stesso Ente nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."