Modificazioni temporanee del regime doganale del lardo, dello strutto e di alcuni oli di semi e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453.
Art. 1.
E' sospesa fino a tutto il 31 luglio 1951 l'applicazione dei dazi doganali sui semi oleosi di arachide, di sola, di colza e di ravizzone, di cotone, di sesamo e di girasole, previsti dalla voce n. 110, lettere a, d, h, l, m ed o della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione.
E' pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione del dazio doganale sui semi di neuk (guizotia) e sui germi di granoturco, compresi nella voce n. 110, lettera p della Tariffa medesima.