Disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.
Art. 1.
E' determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.