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Temporanea riduzione del dazio doganale sul burro.

Art. 1.


Il dazio generale sul burro fresco o salato, anche fuso, (voce n. 30 della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione) e' temporaneamente ridotto, fino a tutto il 31 gennaio 1951, all'aliquota di 15 per cento del valore.