Temporanea riduzione del dazio doganale sul burro.
Art. 1.
Il dazio generale sul burro fresco o salato, anche fuso, (voce n. 30 della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione) e' temporaneamente ridotto, fino a tutto il 31 gennaio 1951, all'aliquota di 15 per cento del valore.