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Esecuzione degli Accordi di carattere economico tra il Governo italiano ed i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania, conclusi a Roma il 28 aprile 1949.

Art. 1.


Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 28 aprile 1949 tra il Governo italiano ed i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania:
a) Minuta concordata delle discussioni commerciali della Commissione mista tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania;
b) Memorandum concernente la protezione, attualmente concessa in Italia, ai brevetti ed ai marchi di fabbrica o di commercio di pertinenza di persone o ditte di nazionalita' germanica;
c) Protocollo e relativi allegati
d) Scambi di Note.