Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.
Art. 1.
Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.
Tale costo massimo deve essere contenuto, in ogni caso, nel limite di L.400.000 per ogni vano, che potra' essere superato solo qualora si verifichino apprezzabili variazioni nel livello dei costi delle costruzioni rispetto a quello medio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso in cui per la costruzione di determinati alloggi vengano concesse gratuitamente le aree o vengano concesse altre agevolazioni, il costo massimo potra' essere in conseguenza ridotto.