Restituzione della sede comunale di Monzuno, gia' trasferita alla frazione di Vado, al suddetto capoluogo.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione in data 9 novembre 1947, con la. quale il Consiglio comunale di Monzuno chiede che la sede municipale, trasferita con regio decreto 13 gennaio 1930, n. 48, da Monzuno alla frazione Vado venga restituita all'ex capoluogo;
Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Bologna con deliberazione in data 30 marzo 1948;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La sede comunale di Monzuno, gia' trasferita alla frazione di Vado, e' restituita al suddetto capoluogo.
Vista la deliberazione in data 9 novembre 1947, con la. quale il Consiglio comunale di Monzuno chiede che la sede municipale, trasferita con regio decreto 13 gennaio 1930, n. 48, da Monzuno alla frazione Vado venga restituita all'ex capoluogo;
Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Bologna con deliberazione in data 30 marzo 1948;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La sede comunale di Monzuno, gia' trasferita alla frazione di Vado, e' restituita al suddetto capoluogo.