Proroga di un anno della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, che istituisce l'Osservatorio di pesca marittima in Venezia;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 23 febbraio 1949;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
La durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia, prevista in anni dieci ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, e' prorogata di un anno a decorrere dal 1 luglio 1949.
Visto il testo unico sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, che istituisce l'Osservatorio di pesca marittima in Venezia;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 23 febbraio 1949;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
La durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia, prevista in anni dieci ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, e' prorogata di un anno a decorrere dal 1 luglio 1949.