Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca e della caccia".
Art. 5
Art. 5.
Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e commercio, e' composto oltre il presidente ed il vice presidente, dai seguenti membri:
uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste; uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
quattro in rappresentanza rispettivamente degli Industriali, dei commercianti, degli agricoltori e degli artigiani;
tre in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio e della gente del mare;
uno designato dalla Federazione nazionale della caccia;
uno in rappresentanza degli esercenti la pesca e l'acquicoltura delle acque interne, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;
uno per ciascuno degli Enti fondatori:
a) comune di Ancona;
b) provincia di Ancona;
c) Camera di commercio, Industria e agricoltura di Ancona;
d) Cassa di risparmio Anconitana.
E' in facolta' del presidente di designare due persone particolarmente competenti in materia di pesca e di caccia e problemi inerenti.
Sara' considerato fondatore ogni Ente o Associazione che conferisca al patrimonio una quota non inferiore alle L. 500.000, da versare in una sola volta e che venga ammesso come tale con delibera del Consiglio.
I membri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.
Le funzioni del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio generale sono gratuite.
Il Consiglio viene convocato due volte all'anno In via ordinaria dal presidente, per l'approvazione del bilanci ed in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno, o che la maggioranza dei componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione.
Nel caso di vacanza, gli Enti componenti verranno Invitati per provvedere alla sostituzione.
Il Consiglio generale e la Giunta esecutiva potranno valersi della collaborazione di esperti.
Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e commercio, e' composto oltre il presidente ed il vice presidente, dai seguenti membri:
uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste; uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
quattro in rappresentanza rispettivamente degli Industriali, dei commercianti, degli agricoltori e degli artigiani;
tre in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio e della gente del mare;
uno designato dalla Federazione nazionale della caccia;
uno in rappresentanza degli esercenti la pesca e l'acquicoltura delle acque interne, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;
uno per ciascuno degli Enti fondatori:
a) comune di Ancona;
b) provincia di Ancona;
c) Camera di commercio, Industria e agricoltura di Ancona;
d) Cassa di risparmio Anconitana.
E' in facolta' del presidente di designare due persone particolarmente competenti in materia di pesca e di caccia e problemi inerenti.
Sara' considerato fondatore ogni Ente o Associazione che conferisca al patrimonio una quota non inferiore alle L. 500.000, da versare in una sola volta e che venga ammesso come tale con delibera del Consiglio.
I membri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.
Le funzioni del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio generale sono gratuite.
Il Consiglio viene convocato due volte all'anno In via ordinaria dal presidente, per l'approvazione del bilanci ed in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno, o che la maggioranza dei componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione.
Nel caso di vacanza, gli Enti componenti verranno Invitati per provvedere alla sostituzione.
Il Consiglio generale e la Giunta esecutiva potranno valersi della collaborazione di esperti.