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Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

Art. 1.


Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" e alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato", nei testi allegati al presente decreto (allegato A. - viaggiatori e allegato B - bagagli) e vistati dal Ministro proponente.